Il primo web-magazine interamente dedicato a barche d'epoca e classiche, yachting, marineria, tradizione navale, velieri, modellismo, cantieristica, restauri e new classic.

fondata

Un’ondata di accertamenti sarà l'effetto del nuovo redditometro sulla nautica da diporto:a fare reddito anche le spese di manutenzione superiori a 3600 euro e così il possesso dei natanti. ‘Stretta’ anche sulle intestazioni alle società di comodo. E le barche d’epoca, oltre a essere considerate mezzi inquinanti verranno classificate come beni di lusso?

Testo di Roberto Giacinti, Giuseppe Marino, Massimo Donati, Giulio Baldi – Gennaio 2012

(Dottori commercialisti soci dell’Associazione Vele Storiche Viareggio)
Fotografie di Paolo Maccione

 

Enrico Zaccagni (a sn), presidente delle VSV e il Professor Roberto Giacinti (a dx)PREMESSA
Nell’ottobre 2011, in occasione del VII Raduno organizzato dalle Vele Storiche Viareggio, l’associazione presieduta dal fiorentino Enrico ‘Chicco’ Zaccagni, si è parlato della nuova normativa inerente il redditometro e del male che può procurare al settore ed in particolare alle imbarcazioni d'epoca. Successivamente, a cura dei commercialisti Roberto Giacinti, Giuseppe Marino, Massimo Donati e Giulio Baldi, soci delle VSV, è stato redatto uno studio che esplorava la complessa normativa. Quello che segue è il testo sintetico che, alla luce dei regolamenti attuativi che sta emanando l’Agenzia delle Entrate, riassume quanto sta avvenendo in questo settore.
Alle Vele Storiche Viareggio va dunque il merito di avere realizzato, per soci e simpatizzanti, un agevole strumento di consultazione che si aggiunge alle già numerose iniziative di carattere culturale sviluppate in seno all’Associazione.
 
SOTTO OSSERVAZIONE LE OPERAZIONI SUPERIORI A 3000
L’Amministrazione Finanziaria, tramite la riedizione del Redditometro e l’introduzione dello Spesometro (art. 38, c. 4 DPR 600/1973 e art. 22 del D.L. n.78/2010 convertito in L. 122/2010) mira da tempo a realizzare gli obiettivi di prevenzione e di contrasto all'evasione, delle posizioni caratterizzate dall’esistenza di evidenti manifestazioni di capacità contributiva, incompatibili con le posizioni reddituali dichiarate, anche attraverso le manifestazioni di consumo che sono più facili da intercettare nei confronti dei privati.
Per ora, sono sotto osservazione le operazioni superiori ad 3.000, oltre iva o € 3600 per i privati effettuate a partire dal 1 luglio 2011 e per il 2010 le operazioni di importo superiore ad € 25.000 oltre iva.
L’applicazione delle nuove norme retroagisce alle dichiarazioni presentate sui redditi del 2009. L'Amministrazione Finanziaria svolge attività finalizzate prioritariamente all'individuazione dei soggetti tra quelli segnalati con le apposite liste di selezione elaborate in base ai principali indicatori di reddito.
 
Il logo delle Vele Storiche ViareggioIL REDDITOMETRO
La conduzione di un'efficace azione accertativa attraverso il "redditometro" ha determinato la necessità di rivedere gli indici di spesa sui quali lo strumento si fonda. Alcuni indici sono sicuramente in possesso del fisco, come per esempio le utenze elettriche, altri invece affluiscono nelle banche dati dell’Amministrazione Finanziaria solo sulla base di campagne di raccolta sul territorio, come l’iscrizione a scuole private o a club esclusivi. Il possesso del bene rileva sia al momento dell’acquisto (in merito alla capacità di spesa) sia successivamente (il reddito viene determinato mediante l’applicazione dei coefficienti moltiplicatori). Ad esempio, l'acquisto di una barca è un elemento di capacità contributiva sotto l'aspetto patrimoniale nell'anno di acquisto, mentre, sotto il profilo dei costi di gestione rileva, oltre che nell'anno di acquisto, anche per gli anni successivi. Il vecchio redditometro si basava sulla presunzione che l'acquisto fosse stato sostenuto con redditi conseguiti nell'anno di acquisto e nei quattro precedenti; dal 2009 in poi, invece, i beni si presumono acquistati con redditi conseguiti interamente nell'anno di acquisto.
 
LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16472 del 18 giugno 2008, è intervenuta per il precedente redditometro, ribadendo che la determinazione del reddito sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare che egli possiede un reddito inferiore in qualunque modo, ma la difesa non è agevole. Siamo infatti in presenza di un accertamento basato su di una presunzione legale relativa.
I casi giurisprudenziali noti, pur riferiti a fattispecie an­teriori al 31 maggio 2010, hanno ingenerato il sospetto che il redditometro sia comunque un sistema fondato su presunzioni semplici, per cui solo tramite documentazione aggiuntiva la presunzione può diventare grave, precisa e concordante, aspetto che deve nascere all'interno del contraddittorio.
Quindi i parametri previsti dal redditometro costituiscono elementi indiziari per cui l’Ufficio non può limitarsi ad astratti accertamenti, ma deve procedere alla raccolta di elementi utili per dimostrare la fondatezza della sua pretesa e individuare l’effettiva capacità contributiva del contribuente.
Nell'accertamento sintetico, con particolare riferimento alla spesa patrimoniale, il contribuente può dimostrare di aver sostenuto la spesa, sintomatica di maggiori redditi non dichiarati, mediante il possesso di redditi esenti, soggetti a imposizione alla fonte o grazie a donazioni provenienti da familiari.
Occorre pertanto dimostrare tale assunto, e, con riferimento alle donazioni, è indispensabile che i flussi di denaro siano riscontrati da documentazione bancaria, in modo da provare, in maniera inconfutabile, che la spesa è stata sostenuta da altri soggetti.
Non si esclude che il contribuente possa dimostrare che la spesa è stata effettuata grazie a risparmi accumulati nei precedenti anni, fornendo, per quanto possibile, la prova di tale assunto (a tale fine è importante conservare i vari estratti conto bancari).
 
Il raduno 2009 delle Vele Storiche ViareggioLE IMBARCAZIONI
Il redditometro nautico fu ridisegnato dal D.M. 20 Ottobre 1989, dove venne stabilito un importo "indice" per ciascun natante riferito all'anno della sua immatricolazione e alla sua lunghezza, ma senza alcun riferimento al prezzo di acquisto; ciò fa intendere che nel formulare i valori degli "indici", il legislatore, abbia voluto considerarlo assorbito dall'importo ottenuto sulla base dei coefficienti moltiplicatori.
Se il legislatore avesse voluto attribuire una particolare importanza reddituale al prezzo pagato per l'acquisto del bene indice, avrebbe provveduto ad inserire un meccanismo di adeguamento per il primo anno di possesso del bene.
 
LE IMBARCAZIONI D’EPOCA, ANCHE I NATANTI TRA GLI INDICI DI REDDITUALITA’
Per le barche d'epoca, occorrerebbe tener conto che molte si acquistano a buon prezzo e preservarle aiuta a mantenere vivo e ad amare il patrimonio storico che rappresentano, per cui la riduzione per vetustà spesso non è sufficiente.
Il Ministero delle Finanze ha deciso di inserire tra gli indici di redditualità i natanti, precedentemente esclusi.L’art. 1153 del C. C., stabilisce che per i beni non registrati il titolo di proprietà deriva semplicemente dal possesso, mentre per l’imbarcazione registrata la proprietà è identificata.
La manovra 2011 colpisce anche le società di comodo e le imprese che fanno uso di beni indicati come strumentali all’attività d’impresa (ad esempio uno yacht intestato alla società di cui il contribuente è socio) dati in godimento a soci e familiari; dando rilievo non tanto alla proprietà formale del bene bensì la sua disponibilità di fatto.
Sono molte le motivazioni che portano all'intestazione societaria, ma non tutte sono riprovevoli.
Nelle suddette ipotesi, potrà accadere che l’Ufficio, fornendo adeguata prova, utilizzi il redditometro sostenendo che il bene è in realtà nella disponibilità personale del socio, quindi sottratto al reddito d’impresa. La manovra 2011, per le strutture utilizza­te come schermo di beni dei soci, produce l'au­mento al 38% dell'Ires, la presun­zione che sia "di comodo" chi evi­denzia perdite per tre annualità, la tassazione in capo ai soci della differenza tra quanto pagato per l'uso dei beni e il relativo valore di mercato, e l’indeducibilità dei relativi costi in capo alla società.
Le nuove regole appaiono adeguate per colpire l'intestazione di comodo a società italiane, mentre più di un dubbio permane sulla lo­ro efficacia in presenza di struttu­re estere, che spesso vengono adottate come schermo per i patri­moni più ingenti, ma qui occorrerebbe distinguere tra società domiciliate in paesi black o white list.
 
La regata Vele Storiche Viareggio del 2009UN’ONDATA DI ACCERTAMENTI
Dall’autunno 2011 è prevista una nuova ondata di comunicazioni (una sorta di "avviso bonario") relative alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 in relazione al periodo d'imposta 2009, che ri­guarderanno l’accertamento sin­tetico "puro" e non il redditome­tro.
Recentemente le lettere erano state finalizzate a favori­re una sorta di autovalutazione della propria situazione da part­e di chi le riceveva e volte a ricercare un contatto fra l'Ufficio ed i contri­buenti con l'obiettivo di favorire un concordato.
Detti avvisi saranno, dun­que, quelli previsti dalla normativa sull’accertamento sintetico, la quale stabilisce che l'Ufficio, prima di invitare il con­tribuente al contraddittorio da accertamento con adesione, deve obbligatoriamente invitare lo stesso a fornire dati e notizie rile­vanti ai fini dell'accertamento. Alla fine di Ottobre l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti dei professionisti, in via sperimentale, il software del nuovo redditometro. Per i periodi d'imposta 2006/2008, lo scostamento deve essere pari almeno al 25% e deve verificarsi per almeno due anni d'imposta, anche se non consecutivi.
Dal 2009 in poi lo scostamento deve essere almeno pari al 20% ed è sufficiente che si verifichi per un solo anno d'imposta.
Il redditometro, purtroppo, è pregiudizievole verso il possesso e l’uso di un’imbarcazione, non distinguendo fra usata e nuova. Eppure siamo anche il Paese in cui sono aumentate a due cifre le vendite di yacht e le richieste di posti barca.
A prima, infatti, la maggioranza delle barche da diporto è intestato a contribuenti che dichiarano al Fisco meno di € 15.000 all’anno; come peraltro la maggioranza degli italiani.
 
Giulio Baldi (a sn) al timone del suo Margaret del 1926IL FERMO DEL MERCATO E UN FUTURO NERO PER LE BARCHE STORICHE
Purtroppo, negli ultimi anni,la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sulle barche, in un momento di depressione economica generale che contribuisce al fermo praticamente totale del mercato.
Se la nuova versione del redditometro sarà ancora più vessatoria assisteremo ad una ulteriore drastica riduzione della diffusione nautica o ad una fuga generalizzata verso i porti dei Paesi comunitari vicini, con evidenti danni per l'Erario.
Per le barche storiche o d'epoca, talvolta acquistabili con importi modesti, si profila un futuro ancora più nero, potranno infatti essere considerate addirittura mezzi inquinanti! Spesso succede che queste imbarcazioni attraggano per il loro fascino e per il piacere di potere svolgere da soli le principali manutenzioni, tra coppali e vernici, lucidature e carte smeriglio. Tutte attività che fanno risparmiare molto nei costi di mantenimento, ma che rientrano tra gli aspetti non conosciuti dal modello matematico con cui è istituito il redditometro.
Per sviluppare la nautica e sostenere in particolare quella minore, occorre invece dare ai giovani ed a chi è meno abbiente la possibilità di acquistare le barche vecchie. Solo così si alimenterà il mercato di coloro che potranno comprare quelle nuove!
 
GLI AUTORI
Chiunque desiderasse contattare gli autori di questo articolo, per esprimere il proprio parere o per ottenere chiarimenti sull’argomento, può scrivere a:
Prof. Dott. Roberto Giacinti         (Firenze)    rogiaci@tin.it
Prof. Dott. Giuseppe Marino        (Milano)      g.marino@marinoeassociati.it
Dott. Massimo Donati                  (Firenze)    donatix@tin.it  
Dott. Giulio Baldi                           (Pistoia)     giulio@studibaldi.it  
 
GALLERY

 

NEWSLETTER: Iscriviti

Iscriviti alla nostra Mailing List per rimanere sempre aggiornato.
Italian Arabic English French German Portuguese Russian Spanish

ARCHIVIO BARCHE D'EPOCA

L'archivio storico ha l'obiettivo di fornire a tutti gli appassionati uno strumento utile e facile da consultare, che raccolga le informazioni essenziali sulle barche d'epoca

Vai all'archivio

Archivio BEC Television

Guarda tutti i video della BEC Television

Vai all'archivio